Glossario

all itemsABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Persona senza attività lucrativa

Sono considerate persone senza attività lucrativa le persone, di nazionalità svizzera o straniera, che risiedono in Svizzera, ma non conseguono alcun reddito da lavoro o ne conseguono soltanto uno esiguo. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono versare i contributi AVS, AI e IPG a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 20° anno di età. Le basi per il calcolo dei contributi sono costituite dal patrimonio e dal reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20.

Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro nelle assicurazioni sociali sono costituite, in particolare, da indennità giornaliere, prestazioni complementari annuali, assegni per grandi invalidi e assegni per prestazioni in natura.

Salariati

I salariati pagano contributi AVS, AI, IPG e AD a metà con il datore di lavoro, che li riversa alla sua cassa di compensazione.

Ufficio centrale di compensazione (CdC)

L’ufficio centrale di compensazione funge da elemento di congiunzione fra le casse di compensazione.
Dal punto di vista organizzativo esso fa parte dell’amministrazione della Confederazione. L’ufficio centrale di compensazione ha in particolare i seguenti compiti: perequazione dei contributi incassati e delle prestazioni erogate, in collaborazione con le casse di compensazione; perequazione dei saldi fra le casse di compensazione e il fondo di compensazione dell’AVS; mantenimento di un registro centrale dei numeri assicurato assegnati e dei conti individuali esistenti presso le casse di compensazione, inclusa la collaborazione all’unificazione di tali conti; mantenimento di un registro di tutti i beneficiari di rendite; mantenimento di un registro delle prestazioni in natura dell’AVS; esecuzione delle statistiche del caso; ricezione delle comunicazioni di decesso degli uffici dello stato civile e relativo inoltro alle casse di compensazione.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

L’UFAS controlla l’operato negli organi di esecuzione. Esso si occupa dell’adeguamento continuo delle leggi alle mutate realtà sociali. In parte, ovvero per quanto attiene all’incentivazione dell’assistenza ai bambini complementare alla famiglia, l’UFAS è esso stesso un organo di esecuzione.