Glossario

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Accrediti per compiti assistenziali

Questi accrediti, così come quelli per compiti educativi, non costituiscono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che tuttavia devono comunque essere registrati nel conto individuale. Chi assiste parenti bisognosi di cure ha diritto agli accrediti per compiti assistenziali che, a differenza degli accrediti per compiti educativi, devono essere richiesti ogni anno alla cassa di compensazione comunale competente. Il diritto non sussiste tuttavia per gli anni nei quali possono essere conteggiati degli accrediti per compiti educativi. Gli accrediti per compiti assistenziali sono stati introdotti con la 10^ revisione dell’AVS, datata 1997.

Accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi non sono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che vengono presi in considerazione solo al momento del calcolo della rendita. I beneficiari e le beneficiarie di rendite di vecchiaia hanno diritto agli accrediti per compiti educativi per ogni anno di vita dei loro figli fino al 16°. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo del valore della rendita minima annuale al momento dell’inizio del diritto alla prestazione. Per le persone sposate l’accredito relativo al periodo di matrimonio è attribuito per metà a ogni coniuge.

Agenzie comunali

Le casse di compensazione cantonali hanno solitamente un’agenzia in ogni comune. A tali agenzie spetta l’importante compito del rapporto diretto con gli assicurati. Ciò comporta non solo la comunicazione di informazioni e la consegna di moduli, ma spesso anche la prestazione di un aiuto concreto nella realizzazione del calcolo.

Ammontare della rendita

Importo calcolatorio della rendita, basato sulla durata contributiva e sul reddito medio annuo determinante.

Appartenenza alle casse

Aderiscono alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che appartengono a un’associazione fondatrice. Se non è competente nessuna delle due casse di compensazione della Confederazione, gli altri datori di lavoro e lavoratori indipendenti, così come le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione (p. es. frontalieri residenti in Svizzera), aderiscono alle casse di compensazione cantonali. Un’eccezione a questa regola è costituita dalle persone pensionate anticipatamente che rimangono nelle casse di compensazione professionali in qualità di soggetti che non esercitano alcuna attività lucrativa. L’appartenenza a una cassa da parte di un datore di lavoro si estende automaticamente a tutti i suoi dipendenti.

Assegni per grandi invalidi

I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto, oltre che a tale rendita, anche a degli assegni per grandi invalidi qualora si trovino in una situazione di invalidità grave, media o lieve. Per invalido si intende una persona che abbia costantemente bisogno dell’aiuto di terzi per le proprie attività quotidiane, quali vestirsi, usufruire della toilette, mangiare, alzarsi in piedi, sedersi, ecc. Tale assegno viene concesso indipendentemente dal reddito e dal patrimonio. L’AVS finanzia anche una serie di strumenti ausiliari per i beneficiari di rendite di vecchiaia, laddove questi siano necessari per esigenze di mobilità, comunicazione o per la cura di se stessi. Rientrano fra questi strumenti ausiliari, ad esempio, le protesi, gli apparecchi acustici o le scarpe ortopediche su misura.

Assicurazione popolare

Nel caso dell’AVS si parla di un’assicurazione popolare. Con questa espressione si intende un’assicurazione generale e obbligatoria che riguarda l’intera popolazione svizzera e che dunque viene finanziata principalmente attraverso i contributi degli assicurati, dei datori di lavoro, della mano pubblica (Confederazione), nonché attra-verso i proventi vincolati dell’IVA. Ciascuno è tenuto a versare i contributi previsti dalla legge e ha, in compenso, diritto alle prestazioni stabilite dalla legge.

Assicurazione volontaria

L’assicurazione volontaria viene offerta ai cittadini della Svizzera e degli stati membri dell’UE e dell’EFTA che hanno residenza al di fuori della Svizzera, dell’UE o dell’EFTA. È richiesta una prova che attesti un legame con la Svizzera e con l’AVS. Tale prova viene fornita con una permanenza nell’assicurazione di cinque anni ininterrotti immediatamente prima dell’adesione all’assicurazione volontaria. A tal proposito non vengono considerati i periodi d’assicurazione trascorsi nell’UE ovvero nell’EFTA.

Calcolo previsionale della rendita = calcolo anticipato della rendita

Se un assicurato desidera sapere a quanto ammonterà la probabile rendita futura dell'AVS, vi è la possibilità di ottenere un calcolo anticipato della rendita. Il calcolo anticipato mostra quali importi della rendita approssimativi si possono attendere in caso di pensionamento, invalidità o, per i parenti, in caso di decesso. Il calcolo preciso della rendita può essere effettuato solo all'insorgenza dell'evento assicurato (vecchiaia, invalidità, decesso). Cambiamenti nella situazione personale o nel diritto in vigore possono avere ripercussioni significative sul diritto ad una rendita o sull'ammontare di quest'ultima. Per tale ragione, il calcolo anticipato della rendita non è vincolante. Il calcolo anticipato della rendita può essere richiesto in qualsiasi momento alla cassa di compensazione.

Cassa di compensazione cantonale

Le casse di compensazione cantonali sono gli interlocutori per le persone con residenza nel Cantone che non aderiscono ad alcuna cassa di compensazione professionale né alla cassa di compensazione della Confedera-zione. Esse offrono a datori di lavoro e lavoratori, lavoratori indipendenti, persone che non esercitano alcuna attività lucrativa, pensionati, disabili e alle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile o il servizio di protezione civile, nonché alle lavoratrici in congedo di maternità, una consulenza completa e competente in fatto di AVS/AI/IPG, PC, AF e riduzioni sui premi della LAMal.

Casse di compensazione

Le casse di compensazione fanno parte del sistema di assicurazione sociale svizzero. In qualità di ente pubblico esse assicurano all’intera popolazione svizzera l’accesso alle prestazioni di base della sicurezza sociale. Si distingue fra casse di compensazione cantonali, professionali e della Confederazione.

Casse di compensazione della Confederazione

Le casse di compensazione della Confederazione comprendono la cassa di compensazione federale e la cassa di compensazione svizzera. Per il personale della Confederazione e degli enti federali è competente la cassa di compensazione federale. La cassa di compensazione svizzera è responsabile per l’attuazione dell’assicurazione volontaria e per l’erogazione delle prestazioni alle persone che si trovano all’estero. Essa assume inoltre i compiti che (le vengono assegnati sulla base di accordi internazionali).

Casse di compensazione professionali

Possono istituire casse di compensazione professionali le organizzazioni professionali svizzere e le associazioni interprofessionali nazionali e regionali, qualora si preveda che la nuova cassa di compensazione comprenderà almeno 2'000 datori di lavoro ovvero lavoratori indipendenti o che i contributi da essa riscossi ammonteranno ad almeno 50 milioni di franchi.

Certificato di vita

Il certificato di vita è un documento ufficiale che viene emesso su richiesta dall’ufficio anagrafe locale per verificare se l’assicurato è ancora in vita. Il certificato di vita è necessario ai fini della rendita soprattutto per gli ambiti giuridici all’estero.

Certificato d’assicurazione

Ogni persona soggetta all’obbligo di contribuzione o avente diritto a una prestazione riceve un certificato d’assicurazione. Questo contiene il numero assicurato, il nome, il cognome e la data di nascita.

Commissione AVS

La Commissione AVS/AI federale è la commissione consultiva del Consiglio federale per le questioni correlate all’assicurazione vecchiaia e superstiti e all’assicurazione per l’invalidità. Ne fanno parte rappresentanti degli assicurati, delle associazioni economiche svizzere, degli istituti assicurativi, della Confederazione e dei Cantoni. Si tratta di una cosiddetta commissione extraparlamentare e comprende 20 membri.

Conto individuale

Per tutti coloro che versano i contributi AVS viene tenuto un conto individuale (CI). Qui la cassa di compensazione registra tutti i redditi, i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti assistenziali, ovvero tutti i dati che servono per il calcolo della rendita. A fine anno il datore di lavoro calcola la massa salariale dei lavoratori e comunica la ripartizione dei contributi da lui versati fra i singoli lavoratori. Se un assicurato opera per conto di più datori di lavoro che versano i contributi a casse di compensazione differenti, ognuna di queste casse gestisce un CI.
Se si desidera verificare se il proprio datore di lavoro ha effettivamente versato alla cassa di compensazione i contributi prelevati sul salario o se il proprio periodo di contribuzione presenta interruzioni, è possibile chiedere un estratto del conto alla cassa di compensazione, che deve fornirlo gratuitamente.

Contratto intergenerazionale

Nell’AVS si parla del cosiddetto contratto intergenerazionale; con questa espressione si intende che i giovani e i lavoratori finanziano le prestazioni delle pensionate e dei pensionati.

Contributi della Confederazione

Dall’entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) in data 1° gennaio 2008, l’intero contributo della mano pubblica all’AVS viene elargito dalla Confederazione. Ciò corrisponde al 19,55% delle spese totali dell’AVS. Prima del 2008 la Confederazione finanziava il 16,36% e l’insieme dei Cantoni il 3,64% delle spese totali (dunque complessivamente il 20%). Inoltre la Confederazione paga per il periodo 2003-2013 un contributo speciale pari a 170 milioni di franchi l’anno per il finanziamento delle rendite anticipate.

Contributi per i costi amministrativi

Devono contribuire alla copertura delle spese della cassa di compensazione i datori di lavoro, i lavoratori indi-pendenti, i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e gli assicurati volontari. Tale contributo viene stabilito in percentuale dei contributi AVS/AI/IPG e non può superare il 5%.

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