Glossario

Periodo di contribuzione

Alle Personen, die in der Schweiz leben oder arbeiten, müssen Beiträge an die Sozialversicherungen leisten. Die Beitragspflicht für Erwerbstätige beginnt am 1. Januar des Jahres, in dem sie 18 Jahre alt werden. Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht ab dem 1. Januar nach vollendetem 20. Altersjahr. Die Beitragspflicht endet, wenn die Erwerbstätigkeit aufgegeben wird und für Nichterwerbstätige, wenn sie das ordentliche Rentenalter - bei Frauen 64, bei Männern 65 Jahren - erreicht haben.

Persona senza attività lucrativa

Sono considerate persone senza attività lucrativa le persone, di nazionalità svizzera o straniera, che risiedono in Svizzera, ma non conseguono alcun reddito da lavoro o ne conseguono soltanto uno esiguo. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono versare i contributi AVS, AI e IPG a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 20° anno di età. Le basi per il calcolo dei contributi sono costituite dal patrimonio e dal reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20.

Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari (PC) sono state introdotte nel 1966. Esse sono di ausilio laddove le rendite dell’AVS/AI ovvero le indennità giornaliere dell’AI unite al patrimonio non siano sufficienti per coprire i costi di sussistenza minimi. Le PC intendono dunque assicurare la sopravvivenza e, in ultima analisi, prevenire la povertà.
Dal punto di vista della politica sociale le PC sono dunque uno strumento su misura per garantire concretamente e individualmente a ogni pensionato il minimo vitale, come sancito dalla costituzione.

Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro nelle assicurazioni sociali sono costituite, in particolare, da indennità giornaliere, prestazioni complementari annuali, assegni per grandi invalidi e assegni per prestazioni in natura.

Prestazioni in natura

Le prestazioni in natura sono prodotti concreti di natura materiale, come ad es. mezzi ausiliari. Nel caso delle prestazioni complementari, è considerato come una prestazione in natura anche il rimborso dei costi per malattia e per disabilità.

Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento sono tesi a preparare alla reintegrazione nel mondo del lavoro o all’attuazione di provvedimenti professionali. Sono destinati in particolare agli assicurati con una capacità al lavoro limitata per motivi psichici. Per poter beneficiare di provvedimenti di reinserimento, l’assicurato deve presentare un’incapacità al lavoro almeno del 50 per cento da almeno sei mesi. Rientrano tra i provvedimenti di reinserimento:

  • ripristino della resistenza psicofisica;
  • potenziamento della prestazione lavorativa;
  • reinserimento a contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro.
Provvedimenti d’integrazione

I provvedimenti d’integrazione dell’AI comprendono:

  • i provvedimenti d’intervento tempestivo, che hanno lo scopo di permettere agli assicurati con problemi di salute di rimanere il più possibile capaci al lavoro, di mantenere il posto attuale o di essere integrati in uno nuovo;
  • i provvedimenti di reinserimento, che fungono da preparazione all’esecuzione di provvedimenti professionali affinché questi abbiano buone possibilità di successo;
  • i provvedimenti professionali, volti all’integrazione professionale;
  • i provvedimenti sanitari, fino al compimento dei 20 anni, per la cura di infermità congenite e il miglioramento della capacità al guadagno;
  • i mezzi ausiliari, quali ad esempio apparecchi acustici, carrozzelle o scarpe ortopediche.
Provvedimenti sanitari (d’integrazione)

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni, l’AI si fa carico delle spese per provvedimenti sanitari direttamente volti all’integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e significativo la capacità al guadagno o a evitarne una diminuzione notevole.

Nel caso delle infermità congenite riconosciute, l’AI si assume anche le spese per la cura della malattia in sé.

Dopo il compimento del 20° anno di età, l’assunzione delle spese per i provvedimenti sanitari spetta all’assicurazione malattie.