Glossario
Reddito da lavoro
Fanno parte del reddito da lavoro i proventi che derivano agli assicurati da un’attività e che dunque ne aumentano le capacità economiche. Per reddito da capitale, che non è soggetto all’obbligo contributivo, si intende la mera amministrazione del proprio patrimonio. Per redditi da lavoro generati in Svizzera si intendono quelli derivanti da un’attività dipendente o indipendente esercitata nel nostro paese nel settore dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura o nell’ambito di una libera professione.
Reddito medio annuo
Il reddito medio annuo si compone per un verso dalla media dei redditi da lavoro e per l’altro dalla media degli accrediti per compiti educativi ed assistenziali.
Registro delle rendite
Registro centrale delle prestazioni correnti in cui sono riportate le prestazioni pecuniarie; serve anche per evitare pagamenti ingiustificati, facilitare l'adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione . Il registro delle rendite è gestito dall'Ufficio centrale di compensazione di Ginevra.
Rendita anticipata
Con l'età pensionabile flessibile, le donne e gli uomini possono decidere di percepire la rendita di vecchiaia in maniera anticipata di uno o due anni (la riscossione anticipata per alcuni mesi non è consentita). Chi riscuote anticipatamente la propria rendita di vecchiaia riceve una rendita di importo inferiore per l'intera durata del percepimento. La decurtazione (6,8% per ogni anno di anticipo, situazione a gennaio 2013) viene calcolata secondo principi attuariali.
La riscossione anticipata viene richiesta attraverso il modulo d'iscrizione per la rendita di vecchiaia. È consigliabile presentare l'iscrizione tre o quattro mesi prima del raggiungimento dell'anno di età dal quale si desidera effettuare la riscossione anticipata. La richiesta deve essere inoltrata al più tardi nell'ultimo giorno del mese nel quale viene compiuto l'anno di età corrispondente. In caso contrario, la riscossione anticipata potrà essere effettuata solo a partire dal compleanno successivo. La richiesta non ha validità retroattiva.
Rendita di vecchiaia
La rendita di vecchiaia è la prestazione più importante dell’AVS. Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento ordinaria (64 anni per le donne, 65 per gli uomini; situazione aggiornata al 2017). Tali persone devono inoltre avere versato contributi all’AVS per almeno un anno. La rendita di vecchiaia viene calcolata in base a principi attuariali. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende dai contributi versati. Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’avente diritto decede.
Rendita massima
Importo massimo stabilito dalla legge per una rendita, indipendentemente dal reddito medio effettivo. La rendita massima non può superare il doppio della rendita minima.
Rendita minima
Importo minimo stabilito dalla legge per una rendita, indipendentemente dal reddito medio effettivo.
Rendita per i superstiti
Le rendite per i superstiti sono rendite che vengono corrisposte a una persona a seguito del decesso del coniuge assicurato o del coniuge separato. La rendita per i superstiti intende sostituire il mantenimento assicurato fino a quel momento dalla persona deceduta (funzione di sostituzione del mantenimento).
Rendita per orfani
I figli fino a 18 anni (ovvero fino a 25 se ancora nel periodo della formazione) il cui padre o la cui madre sia deceduto/a hanno diritto a una rendita per orfani. Questa corrisponde al 40% della rendita di vecchiaia. Se sono deceduti sia il padre che la madre, vengono corrisposte due rendite per orfani, corrispondenti al 60% della rendita di vecchiaia.
Rendita per vedove
Questa rendita è intesa per le donne rimaste vedove e con figli. Per le donne che non hanno figli la rendita è dovuta solo se di età superiore a 45 anni e se il matrimonio è durato per almeno cinque anni. La rendita per vedove ammonta al massimo all’80% della rendita di vecchiaia. A determinate condizioni, anche le donne divor-ziate hanno diritto a questa rendita. Se una persona può rivendicare contemporaneamente sia una rendita per vedove sia una rendita AVS/AI, viene corrisposta solo quella di importo maggiore.
Rendita per vedovi
Questa rendita è stata introdotta con la 10^ revisione dell’AVS, datata 1997. Gli uomini rimasti vedovi ricevono questa prestazione solo fino al compimento dei 18 anni da parte dei loro figli.
Rendite complete
Se si raggiunge la durata contributiva completa si ha diritto a una rendita completa.
Rendite ordinarie
Le rendite ordinarie dipendono dai contributi versati e vengono corrisposte allorquando i relativi presupposti risultano soddisfatti.
Rendite parziali
Gli assicurati con una durata contributiva incompleta ricevono solo una rendita parziale.
Rendite per figli
Uomini e donne hanno diritto, oltre alla propria rendita di vecchiaia, a una rendita per ogni figlio che, nel caso del suo decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita viene corrisposta a chi mantiene figli di età inferiore a 18 anni (25 se ancora nel periodo di formazione) o a chi si fa carico di figli elettivi senza remunerazione. Se entrambi i coniugi percepiscono una rendita di vecchiaia, vi è diritto a due rendite per figli. La somma di entrambe queste rendite non può superare il 60% della rendita di anzianità massima; in caso contrario esse vengono decurtate.
Responsabilità dell'organo
I membri dei consigli d'amministrazione e le persone che si occupano della gestione possono rispondere personalmente per le spese di assicurazione sociale a carico della loro azienda. Ciò riguarda in primo luogo le spese per l'AVS in caso di fallimento. La legge equipara le persone che compongono gli organi ai datori di lavoro.
Rinvio della rendita
Le persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia possono differire la sua riscossione per non meno di un anno e non più di cinque anni. In caso di differimento della rendita di vecchiaia, gli aventi diritto rinunciano al percepimento della rendita a loro spettante per tutto il periodo del differimento. Il differimento riguarda anche le corrispondenti rendite per i figli. Durante il periodo in cui la rendita è posticipata si può revocare il differimento in ogni momento. Il rinvio del pagamento della rendita provoca un aumento della rendita di vecchiaia stessa o delle rendite per superstiti ad essa alternative; esso deve essere richiesto entro e non oltre un anno dopo la maturazione del diritto alla rendita ordinaria.
Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia
Con l’età pensionabile flessibile, le donne e gli uomini possono decidere di percepire la rendita di vecchiaia in maniera anticipata di uno o due anni (la riscossione anticipata per alcuni mesi non è consentita). Chi riscuote anticipatamente la propria rendita di vecchiaia riceve una rendita di importo inferiore per l’intera durata del percepimento. La decurtazione (6,8% per ogni anno di anticipo, situazione a gennaio 2013) viene calcolata secondo principi attuariali.
La riscossione anticipata viene richiesta attraverso il modulo d’iscrizione per la rendita di vecchiaia. È consigliabile presentare l’iscrizione tre o quattro mesi prima del raggiungimento dell’anno di età dal quale si desidera effettuare la riscossione anticipata. La richiesta deve essere inoltrata al più tardi nell’ultimo giorno del mese nel quale viene compiuto l’anno di età corrispondente. In caso contrario, la riscossione anticipata potrà essere effettuata solo a partire dal compleanno successivo. La richiesta non ha validità retroattiva.